(CODICE CIVILE-art. 1162)
                             Art. 1162. 
 
     (Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri). 
 
  Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un bene
mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo  che  sia
idoneo a  trasferire  la  proprieta'  e  che  sia  stato  debitamente
trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso  di  tre
anni dalla data della trascrizione. 
 
  Se non concorrono le  condizioni  previste  dal  comma  precedente,
l'usucapione si compie col decorso di dieci anni. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano  nel  caso  di  acquisto  degli
altri diritti reali di godimento.