(CODICE CIVILE-art. 1163)
                             Art. 1163. 
 
                        (Vizi del possesso). 
 
  Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione  se  non  dal  momento  in  cui   la   violenza   o   la
clandestinita' e' cessata.