(CODICE CIVILE-art. 1164)
                             Art. 1164. 
 
                    (Interversione del possesso). 
 
  Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale
su cosa altrui non puo' usucapire la proprieta' della cosa stessa, se
il titolo del suo possesso non e' mutato per causa proveniente da  un
terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro  il  diritto  del
proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data
in cui il titolo del possesso e' stato mutato.