(CODICE CIVILE-art. 1165)
                             Art. 1165. 
 
             (Applicazione di norme sulla prescrizione). 
 
  Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle  relative  alle
cause di sospensione e d'interruzione e al  computo  dei  termini  si
osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.