(CODICE CIVILE-art. 1167)
                             Art. 1167. 
 
       (Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso). 
 
  L'usucapione e' interrotta quando il possessore  e'  stato  privato
del possesso per oltre un anno. 
 
  L'interruzione si  ha  come  non  avvenuta  se  e'  stata  proposta
l'azione  diretta  a  ricuperare  il  possesso  e  questo  e'   stato
ricuperato.