Art. 756
              Formazione specifica in medicina generale

1.  Il  medico  militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di
formazione  specifica  in medicina generale della durata di tre anni,
riservati   ai   laureati   in   medicina   e   chirurgia,  abilitati
all'esercizio   professionale,  per  il  conseguimento  del  relativo
diploma, necessario per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo
di  medicina  generale, e' collocato, compatibilmente con le esigenze
di  servizio,  in  posizione  di aspettativa senza assegni secondo le
disposizioni  legislative vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile
ai   fini  della  progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza.
2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
 
          Nota all'art. 756:
             -  Il  titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n.  368  (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di
          libera    circolazione    dei   medici   e   di   reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli  e  delle  direttive  97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
          99/46/CE  che modificano la direttiva 93/16/CE), pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 23
          ottobre 1999, n. 250, reca:
             «Formazione specifica in medicina generale.»