Art. 957

                      Reclutamento degli atleti

  1.  Il  reclutamento  degli  atleti  ha  luogo,  per ciascuna Forza
armata, mediante pubblico concorso per titoli:
  a)  nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa
in  ferma  prefissata  previsto  dall'articolo  799  del  codice, per
l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare;
  b)  nel  limite  delle  vacanze  organiche  del  ruolo  appuntati e
carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.
  2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
  a)  per  i  gruppi  sportivi  dell'Esercito  italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver
effettuato  il  servizio  quali  volontari  in ferma prefissata di un
anno,  sono  in  possesso  dei  requisiti previsti per l'arruolamento
quali  volontari  in ferma prefissata quadriennale, e per i quali non
si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento;
  b)  per  il  gruppo  sportivo  dell'Arma dei carabinieri coloro che
riuniscano  i  requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri;
  3.  Gli  aspiranti  di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella
disciplina   prescelta,   risultati   agonistici  di  livello  almeno
nazionale  certificati  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale Italiano o
dalle  federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta
alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 961, sulla base dei
parametri fissati nel bando di concorso.
  4. I vincitori del concorso:
  a)  se  appartenenti  all'Esercito italiano, alla Marina militare o
all'Aeronautica  militare  sono  immessi in servizio secondo l'ordine
della  graduatoria  finale  con determinazione del Direttore generale
della  Direzione  generale per il personale militare e sono avviati a
uno  specifico  corso  formativo  in  qualita'  di volontari in ferma
prefissata   quadriennale,   volto  a  far  acquisire  le  conoscenze
necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;
  b)  se  appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri sono ammessi a uno
specifico  corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato
a  far  acquisire  le  conoscenze  necessarie  per l'assolvimento dei
compiti  militari  e di polizia, al termine del quale sono immessi in
ruolo  secondo  l'ordine  della  graduatoria  finale, con il grado di
carabiniere,   con   determinazione  del  Comandante  generale  o  di
autorita' da questi delegata.
  5.  Per  il  personale di cui al comma 2, con decreto del Direttore
generale  della  Direzione  generale  della  sanita'  militare,  sono
adottate  le  direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' di cui all'articolo 579, nonche' i
criteri  per  delineare  il  profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare.
  6.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  marescialli, ispettori,
sergenti,   sovrintendenti,   volontari   in  servizio  permanente  e
appuntati  e  carabinieri  puo' essere inserito nei rispettivi centri
sportivi  se  e'  in  possesso degli stessi requisiti previsti per il
pubblico concorso.