Art. 958 
 
                    Reclutamento degli istruttori 
 
1. Il reclutamento degli istruttori  ha  luogo,  per  ciascuna  Forza
armata, mediante pubblico concorso per titoli: 
a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in
ferma  prefissata  previsto  dall'articolo  799   del   codice,   per
l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica; 
b)  nel  limite  delle  vacanze  organiche  del  ruolo  appuntati   e
carabinieri, per l'Arma dei carabinieri. 
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1: 
a)  per  i  gruppi  sportivi  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver
effettuato il servizio quali volontari  in  ferma  prefissata  di  un
anno, sono in possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'arruolamento
quali volontari in ferma prefissata quadriennale, e per i  quali  non
si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento; 
b) per il gruppo  sportivo  dell'Arma  dei  carabinieri,  coloro  che
riuniscono i requisiti necessari per l'accesso al ruolo  appuntati  e
carabinieri; 
3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono inoltre essere in possesso: 
a) della laurea di secondo  livello  in  scienze  motorie,  o  titolo
universitario equipollente; 
b) della qualifica di allenatore,  istruttore  o  maestro,  o  titolo
equipollente, rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  o
da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per
cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione
di allenatore, istruttore o maestro, o titolo  equipollente,  l'esame
delle eventuali certificazioni presentate dal candidato  e'  devoluto
alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 961; 
c)  di  apposita  documentazione  attestante  l'attivita'  svolta  in
qualita' di allenatore, istruttore o maestro, o titolo  equipollente,
a livello nazionale nella  disciplina  riguardante  il  concorso  per
almeno due anni antecedenti la data del bando. 
4. L'idoneita' al servizio militare e' accertata con le modalita'  di
cui all'articolo 957, comma 5. 
5. I vincitori del concorso: 
a) se appartenenti all'Esercito  italiano,  alla  Marina  militare  o
all'Aeronautica militare sono immessi in  servizio  secondo  l'ordine
della graduatoria finale con determinazione  del  Direttore  generale
della Direzione generale per il personale militare e sono  avviati  a
uno specifico corso formativo  in  qualita'  di  volontari  in  ferma
prefissata  quadriennale,  volto  a  far  acquisire   le   conoscenze
necessarie per l'assolvimento dei compiti militari; 
b) se appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri  sono  ammessi  a  uno
specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri,  mirato
a far acquisire  le  conoscenze  necessarie  per  l'assolvimento  dei
compiti militari e di polizia, al termine del quale sono  immessi  in
ruolo secondo l'ordine della graduatoria  finale,  con  il  grado  di
carabiniere,  con  determinazione  del  Comandante  generale   o   di
autorita' da questi delegata. 
6.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  marescialli,   ispettori,
sergenti,  sovrintendenti,  volontari  in   servizio   permanente   e
appuntati e carabinieri puo' essere inserito  nei  rispettivi  centri
sportivi se e' in possesso degli stessi  requisiti  previsti  per  il
pubblico concorso.