Art. 958 Reclutamento degli istruttori 1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli: a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'articolo 799 del codice, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica; b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri. 2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1: a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento; b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri, coloro che riuniscono i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri; 3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono inoltre essere in possesso: a) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente; b) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni presentate dal candidato e' devoluto alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 961; c) di apposita documentazione attestante l'attivita' svolta in qualita' di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando. 4. L'idoneita' al servizio militare e' accertata con le modalita' di cui all'articolo 957, comma 5. 5. I vincitori del concorso: a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari; b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita' da questi delegata. 6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nei rispettivi centri sportivi se e' in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.