Art. 960 
 
                          Titoli di merito 
 
1. Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti  e
degli istruttori: 
a) i titoli sportivi certificati dal CONI  ovvero  dalle  federazioni
sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate  o
affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare; 
b) i titoli di studio  e  abilitazioni  professionali  rilasciate  da
istituto  statale  o  universita'  ovvero  dal  CONI   ovvero   dalle
federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non
federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. 
2. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con  l'attribuzione
del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo
del risultato ottenuto: 
a) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30; 
b) record olimpico: punti 30; 
c) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25; 
d) record mondiale: punti 25; 
e) vincitore coppa del mondo: punti 20; 
f) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15; 
g) record europeo: punti 15; 
h) vincitore coppa europea: punti 12; 
i) medaglia  alle  universiadi,  ai  giochi  del  mediterraneo  o  in
competizioni di livello similare: fino a punti 10; 
l) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12; 
m) record italiano: punti 12; 
n) vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10; 
o) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7; 
p)   campionati/trofei/manifestazioni   di   particolare    rilevanza
internazionale: fino a punti 3; 
q)   campionati/trofei/manifestazioni   di   particolare    rilevanza
nazionale: fino a punti 1,5; 
r) vincitore campionato mondiale C.I.S.M.  (Consiglio  Internazionale
dello Sport Militare): fino a punti 3; 
s) vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio  Internazionale
dello Sport Militare): fino a punti 1,5. 
3.  Sono  valutati  i  seguenti  titoli  di  studio  e   abilitazioni
professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal
CONI ovvero dalle  federazioni  sportive  nazionali  ovvero,  per  le
discipline sportive non federate o affiliate al  CONI,  dal  comitato
sportivo  militare,  con  l'attribuzione  del  punteggio  di  seguito
indicato: 
a) laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3; 
b) laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5; 
c) master universitario o  parificato  riconosciuto  di  II  livello:
punti 4; 
d) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti
3; 
e) abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o
di fisioterapista: punti 2; 
f) corso di specializzazione post laurea: punti 2; 
g) diploma di maturita' di scuola media superiore di  secondo  grado:
punti 2; 
h) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
4. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono
cumulabili.