Art. 960 Titoli di merito 1. Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e degli istruttori: a) i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare; b) i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. 2. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: a) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30; b) record olimpico: punti 30; c) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25; d) record mondiale: punti 25; e) vincitore coppa del mondo: punti 20; f) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15; g) record europeo: punti 15; h) vincitore coppa europea: punti 12; i) medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10; l) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12; m) record italiano: punti 12; n) vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10; o) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7; p) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3; q) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5; r) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3; s) vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5. 3. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato: a) laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3; b) laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5; c) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4; d) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3; e) abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2; f) corso di specializzazione post laurea: punti 2; g) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 2; h) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 4. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.