Art. 961 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione  esaminatrice
nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 957 e 958: 
a) dalla Direzione generale per il personale militare, per l'Esercito
italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e composta da: 
1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o corrispondente,
nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente; 
2) un ufficiale di grado non inferiore a  tenente  o  corrispondente,
nominato su proposta della Forza armata interessata, membro; 
3) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale
militare, membro. 
b)  con  determinazione  del  Comandante  generale,  per  l'Arma  dei
carabinieri, e composta da: 
1) un ufficiale generale  o  colonnello  dell'Arma  dei  carabinieri,
presidente; 
2) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; 
3) un funzionario del CONI, membro. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da: 
a) un sottufficiale appartenente al  ruolo  marescialli  della  Forza
armata interessata, per l'Esercito italiano,  la  Marina  militare  e
l'Aeronautica militare; 
b) un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
appartenente al ruolo degli ispettori, per l'Arma dei carabinieri. 
3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni gravano sui fondi
assegnati ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa.