Art. 961 Commissioni esaminatrici 1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 957 e 958: a) dalla Direzione generale per il personale militare, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e composta da: 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente; 2) un ufficiale di grado non inferiore a tenente o corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, membro; 3) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro. b) con determinazione del Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri, e composta da: 1) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; 2) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; 3) un funzionario del CONI, membro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da: a) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Forza armata interessata, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; b) un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori, per l'Arma dei carabinieri. 3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.