Art. 962 
 
             Trasferimento del personale non piu' idoneo 
 
1. I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi  ritenuti
non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica, sulla base di
motivata proposta dei superiori gerarchici, con provvedimento: 
a) del Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o da
un'autorita' da questi delegata; 
b)  del  Comandante  generale  per  gli  appartenenti  all'Arma   dei
carabinieri. 
2. Le cause che determinano la perdita  dell'idoneita'  all'attivita'
agonistica sono le seguenti: 
a)  aggiornamento  qualitativo  dell'organico  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Capo di stato maggiore di Forza armata  per
la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per  l'Arma  dei
carabinieri; 
b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari per esercitare
la disciplina sportiva praticata nell'ambito  dei  rispettivi  centri
sportivi; 
c) mancato riconoscimento  della  qualita'  di  atleta  di  interesse
nazionale da parte della  competente  federazione  sportiva,  per  un
periodo superiore ai due anni consecutivi; 
d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla  competente
federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 
3. I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di  non  idoneita'
all'attivita' dei  rispettivi  centri  sportivi  sono  stabiliti  con
determinazione del Capo di stato maggiore  di  Forza  armata  per  la
rispettiva Forza armata o del  Comandante  generale  per  l'Arma  dei
carabinieri. 
4. Il personale non piu' idoneo all'attivita' del centro puo' essere: 
a) reimpiegato,  compatibilmente  con  le  esigenze  organiche  o  di
servizio: 
1) in incarico o mansione attinente allo sport presso  il  rispettivo
centro o presso altro reparto della Forza armata di appartenenza,  se
l'atleta ha svolto attivita' agonistica per almeno 6 anni  ovvero  se
ha conquistato una medaglia nelle competizioni  olimpiche,  mondiali,
europee o ha vinto un titolo italiano assoluto; 
2) in qualsiasi altro incarico e previa frequenza, ove  previsto,  di
uno specifico corso di aggiornamento: 
2.1)  purche'  idoneo  al  servizio  militare  nella   categoria   di
appartenenza  se  appartenente  all'Esercito  italiano,  alla  Marina
militare o all'Aeronautica militare; 
2.2) se idoneo ai servizi d'istituto, per l'Arma dei carabinieri. 
b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli  di
ferma. 
5. Il periodo di servizio presso  i  rispettivi  centri  sportivi  in
qualita' di atleta o istruttore e' valido ai  fini  dell'assolvimento
degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste
per l'avanzamento.