Art. 962 Trasferimento del personale non piu' idoneo 1. I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici, con provvedimento: a) del Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o da un'autorita' da questi delegata; b) del Comandante generale per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' all'attivita' agonistica sono le seguenti: a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalita' stabilite con decreto del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri; b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei rispettivi centri sportivi; c) mancato riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 3. I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita' all'attivita' dei rispettivi centri sportivi sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri. 4. Il personale non piu' idoneo all'attivita' del centro puo' essere: a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio: 1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il rispettivo centro o presso altro reparto della Forza armata di appartenenza, se l'atleta ha svolto attivita' agonistica per almeno 6 anni ovvero se ha conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o ha vinto un titolo italiano assoluto; 2) in qualsiasi altro incarico e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso di aggiornamento: 2.1) purche' idoneo al servizio militare nella categoria di appartenenza se appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare; 2.2) se idoneo ai servizi d'istituto, per l'Arma dei carabinieri. b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma. 5. Il periodo di servizio presso i rispettivi centri sportivi in qualita' di atleta o istruttore e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.