Art. 963 
 
                 Trattamento giuridico ed economico 
 
1. Gli atleti e  gli  istruttori  di  cui  al  presente  titolo  sono
destinatari delle  disposizioni  in  materia  di  stato  giuridico  e
trattamento  economico  previste  per  il  personale   della   stessa
categoria o ruolo.