Art. 180. 
 
  Gli attacchi delle funi e delle catene devono  essere  eseguiti  in
modo da evitare sollecitazioni pericolose,  nonche'  impigliamenti  o
accavallamenti. 
  Le estremita' libere delle funi, sia metalliche,  sia  composte  di
fibre,  devono  essere  provviste  di  impiombatura  o   legatura   o
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento  dei  trefoli  e
dei fili elementari.