Art. 1186. (Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili). Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorita' concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.