(Codice della navigazione-art. 1186)
                             Art. 1186. 
(Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili). 
 
  Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle  altre
leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorita'  concernenti
le visite e  le  ispezioni  delle  navi,  dei  galleggianti  o  degli
aeromobili, e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.