(Codice della navigazione-art. 1187)
                             Art. 1187. 
       (Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna). 
 
  Chiunque,  senza  la  concessione  prescritta  nell'articolo   225,
esercita un pubblico servizio di  linea  o  di  rimorchio  ovvero  di
traino con mezzi meccanici  in  navigazione  interna  e'  punito  con
l'ammenda da lire mille a cinquemila. 
 
  Chiunque  senza  l'autorizzazione  prescritta   nell'articolo   226
esercita un servizio di  trasporto,  di  rimorchio  o  di  traino  in
navigazione  interna,  non  compreso  tra  quelli  di  cui  al  comma
precedente, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.