Art. 1187.
(Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna).
Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225,
esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di
traino con mezzi meccanici in navigazione interna e' punito con
l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226
esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in
navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma
precedente, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.