(Codice della navigazione-art. 1188)
                             Art. 1188. 
         (Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo). 
 
  E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a
lire diecimila: 
  1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza
la concessione prescritta nell'articolo 776; 
  2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri  a  carattere
discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro  aereo,  senza
la licenza prescritta nell'articolo 788.