(Codice della navigazione-art. 1189)
                             Art. 1189. 
   (Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna). 
 
  Chiunque  nell'esercizio  di  uno  dei  servizi  di  trasporto,  di
rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226,
non osserva le modalita' stabilite dall'autorita' competente,  ovvero
richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime
o minime fissate dall'autorita' medesima e' punito con l'ammenda fino
a lire duemila.