(Codice della navigazione-art. 1190)
                             Art. 1190. 
         (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). 
 
  E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a
lire diecimila: 
  1) chiunque esercita una  scuola  di  pilotaggio  aereo,  senza  la
licenza prescritta nell'articolo 788; 
  2) chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un  allievo,
che  non  ha  conseguito  il  prescritto  certificato  di   idoneita'
psicofisiologica, ovvero un allievo di minore eta', senza il consenso
dell'esercente la patria potesta' o la tutela.