Art. 1191.
(Abusiva istituzione e cessazione dell'esercizio di aerodromi o
impianti privati).
E' punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila:
1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico
privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 704, ovvero
ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;
2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad
usi speciali, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 709,
primo comma, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca
dell'autorizzazione;
3) chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o di un altro
impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta
nell'articolo 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato
nel secondo comma del detto articolo.