(Codice della navigazione-art. 1191)
                             Art. 1191. 
(Abusiva istituzione  e  cessazione  dell'esercizio  di  aerodromi  o
                         impianti privati). 
 
  E' punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila: 
  1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico
privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 704,  ovvero
ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione; 
  2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo  adibito  ad
usi speciali, senza l'autorizzazione  prescritta  nell'articolo  709,
primo  comma,  ovvero  ne  continua  l'esercizio   dopo   la   revoca
dell'autorizzazione; 
  3) chiunque cessa dall'esercizio di un  aerodromo  o  di  un  altro
impianto  aeronautico  privato,  senza  l'autorizzazione   prescritta
nell'articolo 713, ovvero prima della scadenza  del  termine  fissato
nel secondo comma del detto articolo.