(Codice della navigazione-art. 1194)
                             Art. 1194. 
            (Mancata rinnovazione di documenti di bordo). 
 
  L'armatore  della  nave  o  l'esercente  dell'aeromobile,  che  non
rinnova tempestivamente i documenti di bordo, e' punito con l'ammenda
fino a lire cinquemila.