Art. 1195.
(Inosservanza di formalita' alla partenza o all'arrivo in porto o in
aerodromo).
Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che
alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo non adempie le
formalita' prescritte da questo codice e dal regolamento, e' punito,
qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda
fino a lire cinquemila.