(Codice della navigazione-art. 1195)
                             Art. 1195. 
(Inosservanza di formalita' alla partenza o all'arrivo in porto o  in
                             aerodromo). 
 
  Il comandante di nave o di aeromobile nazionali  o  stranieri,  che
alla partenza o all'arrivo in porto o in  aerodromo  non  adempie  le
formalita' prescritte da questo codice e dal regolamento, e'  punito,
qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato,  con  l'ammenda
fino a lire cinquemila.