(Codice della navigazione-art. 1196)
                             Art. 1196. 
(Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di
                   consultazione dell'equipaggio). 
 
  Il  comandante,  che  in   caso   di   abbandono   della   nave   o
dell'aeromobile in  pericolo  non  osserva  le  norme  stabilite  dal
presente codice, e' punito, qualora il fatto non costituisca un  piu'
grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda  fino
a lire cinquemila. 
 
  La stessa pena si applica al comandante, che omette di  sentire  il
parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere e'
richiesto.