(Codice della navigazione-art. 1198)
                             Art. 1198. 
            (Omissione di dichiarazioni in caso di urto). 
 
  Il comandante della nave, del galleggiante o  dell'aeromobile,  che
in caso di  urto  non  osserva  le  disposizioni  del  secondo  comma
dell'articolo 485, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire duemila.