Art. 1199.
(Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi).
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o
stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose,
senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e' punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a
diecimila.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile
nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici,
sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose
per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire
trecento a tremila. Se il fatto e' commesso da un componente
dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire
cinquecento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se il fatto e'
previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.