(Codice della navigazione-art. 1199)
                             Art. 1199. 
        (Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi). 
 
  Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o
stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose,
senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816  e'  punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire  cinquecento  a
diecimila. 
 
  Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o  su  un  aeromobile
nazionali o stranieri  armi  e  munizioni  da  guerra,  gas  tossici,
sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose
per la nave, per l'aeromobile, per il carico o  per  le  persone,  e'
punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero  con  l'ammenda  da  lire
trecento a  tremila.  Se  il  fatto  e'  commesso  da  un  componente
dell'equipaggio, la pena  non  e'  inferiore  a  un  mese  o  a  lire
cinquecento. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se il fatto e'
previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.