(Codice della navigazione-art. 1201)
                             Art. 1201. 
 (Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile). 
 
  E' punito con l'arresto fino a tre mesi  ovvero  con  l'ammenda  da
lire  cinquecento  a  cinquemila  il  comandante  di  un   aeromobile
nazionale o straniero, che: 
  1) non esegue l'ordine di approdo previsto  nell'articolo  803,  o,
avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente
nel piu' vicino aeroporto; 
  2) parte o approda in localita' diversa da  quelle  previste  negli
articoli 799, 841, 844; 
  3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero,  da  un  aeroporto
non doganale; 
  4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una  localita'
diversa da un aeroporto doganale o sanitario.