Art. 1201. (Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile). E' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che: 1) non esegue l'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel piu' vicino aeroporto; 2) parte o approda in localita' diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844; 3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da un aeroporto non doganale; 4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una localita' diversa da un aeroporto doganale o sanitario.