Art. 1202.
(Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto).
E' punito con l'ammenda fino a lire mille:
1) il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in
localita' diversa da un aeroporto, emette di dare l'avviso previsto
nell'articolo 804;
2) il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell'approdo,
o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti
negli articoli 799, 804.