(Codice della navigazione-art. 1202)
                             Art. 1202. 
      (Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto). 
 
  E' punito con l'ammenda fino a lire mille: 
  1) il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in
localita' diversa da un aeroporto, emette di dare  l'avviso  previsto
nell'articolo 804; 
  2) il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell'approdo,
o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti
negli articoli 799, 804.