(Codice della navigazione-art. 1203)
                             Art. 1203. 
                (Atterramento in aerodromo privato). 
 
  Il comandante di un aeromobile nazionale o  straniero,  che,  fuori
del caso di necessita', approda in un  aerodromo  privato,  senza  il
consenso di chi lo esercita, e' punito  con  l'ammenda  fino  a  lire
duemila.