(Codice della navigazione-art. 1205)
                             Art. 1205. 
(Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di
                       beni di persone morte). 
 
  Il comandante della nave o  dell'aeromobile,  che  non  osserva  le
disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834,  835,  836,  e'
punito, qualora il fatto non costituisca un  piu'  grave  reato,  con
l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.