Art. 1205.
(Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di
beni di persone morte).
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le
disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835, 836, e'
punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con
l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.