(Codice della navigazione-art. 1206)
                             Art. 1206. 
            (Impedimento alla presentazione di reclami). 
 
  Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato
motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un  passeggero
di recarsi a terra per presentare reclami all'autorita',  e'  punito,
qualora il fatto non costituisce un piu' grave reato,  con  l'ammenda
da lire cento a cinquemila.