Art. 1206.
(Impedimento alla presentazione di reclami).
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato
motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero
di recarsi a terra per presentare reclami all'autorita', e' punito,
qualora il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'ammenda
da lire cento a cinquemila.