(Codice della navigazione-art. 1207)
                             Art. 1207. 
      (Scarico di merci prima della verifica della relazione). 
 
  Il comandante, che, fuori dei casi di  urgenza,  scarica  le  merci
prima che sia stata verificata la relazione di  eventi  straordinari,
e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda  fino  a
lire cinquemila.