(Codice della navigazione-art. 1208)
                             Art. 1208. 
          (Richiesta di protezione ad autorita' straniera). 
 
  Il componente dell'equipaggio di una nave o di un  aeromobile,  che
in paese estero, potendo ricorrere alle autorita'  consolari,  invoca
la protezione delle autorita' straniere, e' punito con l'ammenda fino
a lire mille. 
 
  Se il fatto e' commesso dal comandante,  la  pena  e'  dell'arresto
fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila.