Art. 1208.
(Richiesta di protezione ad autorita' straniera).
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che
in paese estero, potendo ricorrere alle autorita' consolari, invoca
la protezione delle autorita' straniere, e' punito con l'ammenda fino
a lire mille.
Se il fatto e' commesso dal comandante, la pena e' dell'arresto
fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila.