(Codice della navigazione-art. 1209)
                             Art. 1209. 
   (Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato). 
 
  Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto  del  Regno,
che,  a  richiesta  dell'autorita'  consolare,   si   rifiuta   senza
giustificato motivo  di  trasportare,  nei  limiti  prescritti  dalla
legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti,  atti  e
documenti riguardanti procedimenti penali, e'  punito  con  l'arresto
fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.