(Codice della navigazione-art. 1210)
                             Art. 1210. 
                (Inosservanza del divieto di asilo). 
 
  Il comandante della nave nazionale  che  in  paese  estero  concede
asilo a bordo a persone,  anche  se  cittadini  o  sudditi  italiani,
ricercate dalla competente  autorita'  per  aver  commesso  un  reato
comune, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.