(Codice della navigazione-art. 1213)
                             Art. 1213. 
            (Inosservanza di norme di polizia di bordo). 
 
  Chiunque non osserva una disposizione di  legge  o  di  regolamento
ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente  in
materia di polizia di bordo e' punito, se il fatto non costituisce un
piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda
fino a lire duemila.