(Codice della navigazione-art. 1214)
                             Art. 1214. 
                         (Pene accessorie). 
 
  La condanna per le contravvenzioni previste  negli  articoli  1193,
1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207, 1209  importa  la  sospensione
dai titoli o dalla professione.