(CODICE CIVILE-art. 1168)
                             Art. 1168. 
 
                     (Azione di reintegrazione). 
 
  Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato  del  possesso
puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore  di
esso la reintegrazione del possesso medesimo. 
 
  L'azione e' concessa altresi' a chi ha la  detenzione  della  cosa,
tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'. 
 
  Se  lo  spoglio  e'  clandestino,  il  termine  per   chiedere   la
reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. 
 
  La  reintegrazione  deve  ordinarsi  dal  giudice  sulla   semplice
notorieta' del fatto, senza dilazione.