(CODICE CIVILE-art. 1169)
                             Art. 1169. 
 
   (Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio). 
 
  La reintegrazione  si  puo'  domandare  anche  contro  chi  e'  nel
possesso in virtu' di un acquisto a titolo particolare, fatto con  la
conoscenza dell'avvenuto spoglio.