(CODICE CIVILE-art. 1170)
                             Art. 1170. 
 
                      (Azione di manutenzione). 
 
  Chi e' stato molestato nel possesso di un immobile, di  un  diritto
reale sopra un immobile o di un'universalita' di mobili  puo',  entro
l'anno  dalla  turbativa,  chiedere  la  manutenzione  del   possesso
medesimo. 
 
  L'azione e' data se il possesso dura da oltre un anno,  continuo  e
non  interrotto,  e  non  e'   stato   acquistato   violentemente   o
clandestinamente. Qualora il possesso sia stato  acquistato  in  modo
violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi,  decorso
un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata. 
 
  Anche colui che ha subito uno spoglio non  violento  o  clandestino
puo' chiedere  di  essere  rimesso  nel  possesso,  se  ricorrono  le
condizioni indicate dal comma precedente.