Art. 760 
              Svolgimento dei corsi e nomina nel grado 
 
1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma
1, lettera a), e' tenuto a frequentare un corso di  formazione  e  di
specializzazione,  nonche'  il  tirocinio  complementare  fino   alla
concorrenza  dei  due  anni,  presso  ciascuna  Forza  armata,  avuto
riguardo alle assegnazioni, agli  incarichi,  alle  specializzazioni,
alle categorie e  specialita',  alle  esigenze  specifiche  di  Forza
armata, al risultato della  selezione  psico-fisica  e  attitudinale,
nonche' alle preferenze espresse  dagli  arruolati;  al  termine  del
periodo di formazione e istruzione nonche' dei periodi  di  tirocinio
complementare, gli allievi  sono  sottoposti  a  esami  e  trattenuti
d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 
2. Al  superamento  degli  esami  sono  nominati,  sulla  base  della
graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio
permanente, con decorrenza dal giorno successivo  alla  data  in  cui
hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei  possono
essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo
esame utile. 
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento
per lo svolgimento dei corsi. 
4.  Gli  allievi  impediti  da  infermita'   temporanea   debitamente
accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposti a procedimento disciplinare o  sospesi  dal  servizio  per
motivi precauzionali o per altra comprovata causa di  forza  maggiore
non possono  partecipare  agli  esami  finali  per  l'immissione  nel
servizio permanente. Essi proseguono il  servizio  mediante  rafferma
annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se  le
predette cause  non  comportano  proscioglimento  dalla  ferma,  sono
ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che  superano  gli
esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con  la  stessa
decorrenza attribuita ai pari  grado  con  i  quali  sarebbero  stati
valutati in assenza  delle  cause  impeditive  di  cui  sopra  e  con
l'anzianita' relativa determinata dal posto che  avrebbero  occupato,
in relazione al punteggio  globale  ottenuto,  nella  graduatoria  di
merito dei pari grado medesimi. 
5. Il personale vincitore del concorso interno  per  il  reclutamento
dei marescialli di cui all'articolo 679,  comma  1,  lettera  b),  e'
inserito nel ruolo dei marescialli con  il  grado  di  maresciallo  e
gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo  alla  data
di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso,  di  cui  al
comma 1, concluso nell'anno.