Art. 761 
                    Speciali obblighi di servizio 
 
1. La partecipazione a corsi di particolare livello  tecnico,  svolti
durante la formazione iniziale, e'  subordinata  al  vincolo  di  una
ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo  il  passaggio
nel servizio permanente e decorre  dalla  scadenza  della  precedente
ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso
di mancato superamento del corso o di dimissioni. 
2. Ai fini della nomina in servizio permanente del personale  di  cui
al comma 1,  e'  necessario  il  giudizio  favorevole  sui  risultati
ottenuti durante il corso di  specializzazione  o  al  termine  dello
stesso, a seconda che la nomina ha luogo prima o dopo il termine  del
corso.