Art. 964

               Determinazione della dotazione organica

  1.  In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, la dotazione
organica  complessiva  dei dirigenti di prima e di seconda fascia del
Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, e' rideterminata
in  riduzione  in 175 unita', comprensive di quarantaquattro posti di
funzione  di  livello  dirigenziale  non generale, di cui venticinque
presso  stabilimenti,  centri,  centri tecnici, poli di mantenimento,
arsenali  e  reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia
militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della difesa.
  2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione
dell'articolo  74,  comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del
2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la
dotazione  organica complessiva del personale civile non dirigenziale
del Ministero e' rideterminata in riduzione in 37.242 unita', in modo
da   realizzare   la  riduzione  del  dieci  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di  organico  di  tale
personale.
  3.  Negli  articoli  965  e  966  e', rispettivamente, stabilita la
ripartizione:
  a)  delle  posizioni  dirigenziali di prima e di seconda fascia, di
cui al comma 1;
  b)  delle  unita'  organiche di personale di cui al comma 2, per le
diverse aree.
 
          Note all'art. 964: 
          - Il testo del comma 404, lett. a) dell'art.1  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, e' il
          seguente: 
          «404.   Al   fine   di   razionalizzare    e    ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
          a)  alla   riorganizzazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'articolo 28, commi  2,  3  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali.». 
          - Il testo dell'art.  74,  commi  1,  lett.  a)  e  4,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
          2008, n. 147, e' il seguente: 
          «Art. 74 - 1. Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  incluse  le   agenzie
          fiscali di cui agli  articoli  62,  63  e  64  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   300   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  gli  enti   pubblici   non
          economici, gli enti di ricerca, nonche' gli  enti  pubblici
          di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo
          i rispettivi ordinamenti: 
          a) a ridimensionare gli  assetti  organizzativi  esistenti,
          secondo   principi   di   efficienza,    razionalita'    ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
          alla   concentrazione   dell'esercizio    delle    funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
          all'unificazione  delle  strutture  che  svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
          b) a ridurre  il  contingente  di  personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
          c) alla  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
          2 - 3 (omissis) 
          4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal  comma
          1, lettera  a),  da  parte  dei  Ministeri  possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al  comma  1,  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, avuto riguardo anche ai  Ministeri  esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo.».