Art. 965 Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti 1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all'articolo 964, comma 1 e' cosi ripartita: a) dirigenti di prima fascia: 11 unita'; b) dirigenti di seconda fascia: 164 unita'. 2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), e' comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unita' dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unita' in attuazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. Il totale di 164 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto della riduzione di 4 unita' dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006 e di ulteriori 30 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell' articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Note all'art. 965: - Il testo dei commi 4 e 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. - 3. (omissis). - 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5 - 9 (omissis) 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.». - Per il testo del comma 404, lettera a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), si vedano le note all'art. 964. - Il testo del comma 897 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: «897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati. Conseguentemente e' ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.». - Per il testo dell'art. 74, commi 1, lett. a) e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si vedano le note all'art. 964.