Art. 965

        Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti

  1.  La  dotazione  organica complessiva dei dirigenti del Ministero
della difesa di cui all'articolo 964, comma 1 e' cosi ripartita:
  a) dirigenti di prima fascia: 11 unita';
  b) dirigenti di seconda fascia: 164 unita'.
  2.  Il  numero di cui al comma 1, lettera a), e' comprensivo di due
dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19,
commi  4  e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto
della  riduzione  di una unita' dirigenziale generale civile, operata
in  attuazione  dell'articolo  1,  commi 404, lettera a) e 897, della
legge  27  dicembre  2006, n. 296 e di due unita' in attuazione dell'
articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Il  totale  di  164 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene
conto  della  riduzione  di  4  unita' dirigenziali civili di seconda
fascia  operata  in esecuzione dell'articolo 1, comma 897 della legge
n.  296  del  2006  e  di  ulteriori 30 unita' dirigenziali civili di
seconda  fascia,  operata  in  attuazione dell'articolo 1, commi 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell' articolo 74,
commi  1,  lettera  a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
comprende  44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale,
di  cui  25  presso  stabilimenti,  centri,  centri  tecnici, poli di
mantenimento,  arsenali  e reparti di manutenzione, 7 nell'area della
giustizia  militare  e  12 negli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della difesa.
 
          Note all'art. 965: 
          - Il testo dei commi  4  e  10  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  9  maggio  2001,  n.
          106, e' il seguente: 
          «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.  -  3.
          (omissis). - 4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di
          livello generale sono conferiti con decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
          5 - 9 (omissis) 
          10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di
          uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi  di
          vertice delle amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
          quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
          rappresentanza di amministrazioni ministeriali.». 
          - Per il testo del comma 404, lettera a) dell'art. 1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), si vedano le note all'art. 964. 
          - Il testo  del  comma  897  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e' il seguente: 
          «897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6  ottobre
          2005,  n.   216,   sono   abrogati.   Conseguentemente   e'
          ripristinata la Direzione generale di  commissariato  e  di
          servizi  generali  di  cui  all'articolo  15  del   decreto
          legislativo 16 luglio 1997, n. 264.». 
          - Per il testo dell'art. 74, commi 1,  lett.  a)  e  4  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  si  vedano  le  note
          all'art. 964.