Art. 967 Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare dopo l'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4 e al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, come determinati dall'articolo 964, sono ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonche' nei profili professionali e nella fasce retributive.