Art. 967

Ripartizione   del   personale  civile  nelle  strutture  centrali  e
periferiche  del  Ministero della difesa, nei profili professionali e
                       nelle fasce retributive

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  da adottare dopo l'emanazione dei
decreti  ministeriali  di  cui all'articolo 113, comma 4 e al termine
della  procedura  di  individuazione dei profili professionali di cui
all'articolo 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del   comparto  Ministeri,  sottoscritto  il  14  settembre  2007,  i
contingenti  di  personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali,
alle  aree  prime,  seconda  e  terza  e ai livelli, come determinati
dall'articolo   964,   sono  ripartiti  nell'ambito  delle  strutture
centrali  e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonche'
nei profili professionali e nella fasce retributive.