(Codice della navigazione-art. 1215)
                             Art. 1215. 
(Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilita'). 
 
  L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una  nave  o  un
aeromobile nazionali o stranieri che  non  si  trovano  in  stato  di
navigabilita',  o  a  cui  manca  taluno  degli  arredi,  apparecchi,
strumenti  o  taluna  delle  dotazioni  prescritte,  e'  punito   con
l'arresto da  un  mese  a  un  anno  ovvero  con  l'ammenda  da  lire
cinquecento a diecimila. 
 
  L'armatore della  navigazione  interna  che  fa  partire  una  nave
nazionale o straniera che non si trovi in stato di  navigabilita'  e'
punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. 
 
  L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo  o
della  navigazione  interna  nelle  condizioni  indicate  nei   comma
precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel  primo  e
nel secondo comma. 
 
  Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali  o  stranieri,
che,  fuori  dei  casi  di  necessita'  sopravvenute  in   corso   di
navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni
indicate nel primo comma, e' punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi
ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.