Art. 1215. (Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilita'). L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilita', o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, e' punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilita' e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessita' sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.