Art. 1216.
(Navigazione senza abilitazione).
L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati
alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti
comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con
l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile
non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di
navigabilita' o di collaudo che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o
dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non eccedente un
terzo.