(Codice della navigazione-art. 1216)
                             Art. 1216. 
                  (Navigazione senza abilitazione). 
 
  L'armatore, che impiega una nave o un  galleggiante  non  abilitati
alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i  documenti
comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilita', e' punito con
l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila. 
 
  Alla stessa pena soggiace l'esercente, che  impiega  un  aeromobile
non  abilitato   alla   navigazione   ovvero   con   certificato   di
navigabilita' o di collaudo che non sia in vigore. 
 
  La stessa disposizione  si  applica  al  comandante  della  nave  o
dell'aeromobile, ma la pena e' diminuita in misura non  eccedente  un
terzo.