Art. 1217.
(Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico).
Il comandante della nave, che si fa rilasciare le spedizioni o
l'autorizzazione alla partenza quando la nave e' carica oltre la
linea di massimo carico, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento
a cinquemila, se la nave trasporta esclusivamente merci, e da lire
mille a diecimila, se la nave trasporta passeggeri.
La pena e' aumentata di un terzo, se le spedizioni sono state
rilasciate per viaggio di lungo corso.
La disposizione si applica anche al comandante di nave straniera,
la quale ai sensi dell'articolo 184 sia soggetta alle norme del tit.
VI, cap. I, libro I della parte prima.