(Codice della navigazione-art. 1217)
                             Art. 1217. 
       (Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico). 
 
  Il comandante della nave, che si  fa  rilasciare  le  spedizioni  o
l'autorizzazione alla partenza quando la  nave  e'  carica  oltre  la
linea di massimo carico, e' punito con l'ammenda da lire  cinquecento
a cinquemila, se la nave trasporta esclusivamente merci,  e  da  lire
mille a diecimila, se la nave trasporta passeggeri. 
 
  La pena e' aumentata di un  terzo,  se  le  spedizioni  sono  state
rilasciate per viaggio di lungo corso. 
 
  La disposizione si applica anche al comandante di  nave  straniera,
la quale ai sensi dell'articolo 184 sia soggetta alle norme del  tit.
VI, cap. I, libro I della parte prima.