Art. 1218.
(Inosservanza di norme sulle segnalazioni).
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o
dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme
sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e'
punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire
cinquecento a diecimila.
Se il fatto e' commesso dal comandante della nave adibita alla
navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.