(Codice della navigazione-art. 1218)
                             Art. 1218. 
             (Inosservanza di norme sulle segnalazioni). 
 
  Il  comandante  della  nave  e   del   galleggiante   marittimi   o
dell'aeromobile, nazionali o stranieri,  che  non  osserva  le  norme
sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o  aerea,  e'
punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero  con  l'ammenda  da  lire
cinquecento a diecimila. 
 
  Se il fatto e' commesso dal  comandante  della  nave  adibita  alla
navigazione interna la pena e' dell'ammenda da lire cento a duemila.