Art. 1219.
(Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o
dell'aeromobile).
Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni
alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi
installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia,
introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne
alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di
navigabilita' o di collaudo.