(Codice della navigazione-art. 1219)
                             Art. 1219. 
(Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della  nave  o
                          dell'aeromobile). 
 
  Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta  modificazioni
alla  struttura  dello  scafo,  all'apparato  motore  o  a  qualsiasi
installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a
cinquemila. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque, senza  averne  fatto  denunzia,
introduce nella struttura  di  un  aeromobile  modificazioni  che  ne
alterano le caratteristiche tecniche risultanti  dal  certificato  di
navigabilita' o di collaudo.