Art. 1220. (Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione). Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando e' punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena e' aumentata fino a un terzo.