(Codice della navigazione-art. 1220)
                             Art. 1220. 
 (Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione). 
 
  Chi assume o ritiene il comando di una  nave  o  di  un  aeromobile
oltre i limiti della  sua  abilitazione  al  comando  e'  punito  con
l'ammenda da lire duemila a cinquemila. 
 
  Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti  o  il  volo
fuori del territorio nazionale, la pena e' aumentata fino a un terzo.