Art. 1221.
(Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima
dell'equipaggio).
L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del
regolamento e le disposizioni dell'autorita' competente sulla
composizione e forza minima dell'equipaggio, e' punito con l'ammenda
da lire trecento a tremila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile
che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.