(Codice della navigazione-art. 1221)
                             Art. 1221. 
(Inosservanza  di   norme   sulla   composizione   e   forza   minima
                          dell'equipaggio). 
 
  L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del
regolamento  e  le  disposizioni  dell'autorita'   competente   sulla
composizione e forza minima dell'equipaggio, e' punito con  l'ammenda
da lire trecento a tremila. 
 
  Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile
che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.